Zone Franche Urbane

ottobre 14, 2013

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

CIRCOLARE 30 settembre 2013, n. 32024

Agevolazioni in favore delle  piccole  e  micro  imprese  localizzate
nelle Zone Franche Urbane delle regioni dell'Obiettivo Convergenza  e
nei  comuni  della  provincia  di   Carbonia-Iglesias   -   Circolare
esplicativa delle modalita' di funzionamento degli interventi di  cui
al decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con  il
Ministro dell'economia e delle finanze 10 aprile 2013. (13A08069)

(GU n.237 del 9-10-2013)

 Vigente al: 9-10-2013  

                                Alle imprese interessate 
                                Ai Comuni delle Zone  franche  urbane
                                delle     regioni      dell'Obiettivo
                                Convergenza 
                                Ai   Comuni   della   Provincia    di
                                Carbonia-Iglesias 
                                Alle      Regioni      dell'Obiettivo
                                Convergenza 
                                Alla Regione Sardegna 
                                Alle Camere di commercio interessate 
                                Alle Prefetture - Uffici territoriali
                                del Governo interessati 
                                All'Agenzia delle entrate 

1. Premessa 
  In attuazione dell'art. 37 del decreto-legge 18  ottobre  2012,  n.
179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012,  n.
221, il decreto 10 aprile 2013 del Ministro dello sviluppo economico,
di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale della  Repubblica  italiana  dell'11  luglio
2013, n. 161 (nel  seguito  «Decreto»),  prevede  la  concessione  di
agevolazioni, sotto forma di esenzioni  fiscali  e  contributive,  in
favore di imprese di micro e  piccola  dimensione  localizzate  nelle
Zone Franche Urbane (nel seguito «ZFU»)  dell'Obiettivo  Convergenza,
nonche',  ai  sensi  del  comma  4-bis  dello  stesso  articolo,  nel
territorio dei comuni della provincia di Carbonia-Iglesias, ai  quali
le misure agevolative sono applicate sperimentalmente nell'ambito dei
programmi di sviluppo e degli  interventi  compresi  nell'accordo  di
programma «Piano Sulcis». 
  La  presente  circolare  fornisce  chiarimenti   in   merito   alla
tipologia, alle condizioni, ai limiti, alla durata e  alle  modalita'
di fruizione delle agevolazioni fiscali e contributive  previste  dal
Decreto, al  fine  di  portare  a  conoscenza  di  tutti  i  soggetti
interessati,   anteriormente   all'adozione   dei   bandi   per    la
presentazione  delle   domande,   le   modalita'   di   funzionamento
dell'intervento. 
  Ai sensi del Decreto i predetti bandi, che potranno riguardare  una
o piu' ZFU, saranno adottati dal Ministero dello  sviluppo  economico
(nel  seguito  «Ministero»)  dopo  aver  acquisito   le   indicazioni
formulate  dalle  Amministrazioni  regionali  competenti  in   merito
all'eventuale attivazione di  ulteriori  risorse  regionali,  nonche'
all'individuazione, secondo  i  criteri  stabiliti  nel  Decreto,  di
eventuali riserve finanziarie di scopo. 
  In  proposito,  per   quanto   riguarda   le   ZFU   dell'Obiettivo
Convergenza, si fa presente che, alla data della presente  circolare,
i termini per la  formulazione  delle  proposte  regionali  non  sono
ancora spirati. 
  Le ZFU della Puglia, pur previste  nel  Piano  di  Azione  Coesione
(PAC) con cui sono stati riprogrammati i programmi  cofinanziati  dai
Fondi  strutturali  2007-2013  e  al  cui  interno  e'  collocata  la
specifica misura sulle ZFU dell'Obiettivo Convergenza, non sono state
incluse nell'elenco allegato al Decreto, in quanto la Regione  Puglia
aveva  all'epoca  rappresentato  la  volonta'   di   finanziare   gli
interventi nelle ZFU ricadenti nel territorio  regionale  con  propri
strumenti. Stante la successiva proposta della Regione di  utilizzare
per l'attuazione degli interventi lo strumento agevolativo nazionale,
il Ministero  procedera'  alla  modifica  del  Decreto,  al  fine  di
consentirne l'applicazione anche alle ZFU pugliesi,  subordinatamente
all'aggiornamento del PAC stesso e alla relativa informativa al CIPE. 
  Per pronto riferimento, e'  riportato  in  allegato  alla  presente
circolare  l'elenco  di  tutte  le  ZFU  dell'Obiettivo   Convergenza
previste nel PAC (III aggiornamento, dicembre 2012), quindi anche  di
quelle  ricadenti  nel   territorio   della   regione   Puglia,   con
l'avvertenza che la singola ZFU non coincide con l'intero  territorio
comunale, ma include solo porzioni di esso. Il Ministero  provvedera'
tempestivamente, in relazione ai tempi a disposizione  delle  imprese
per la presentazione delle domande di accesso  alle  agevolazioni,  a
comunicare l'esatta perimetrazione delle singole ZFU sulla  base  dei
criteri e degli indicatori stabiliti dal  CIPE  con  la  delibera  n.
5/2008. 
  Per l'attuazione dell'intervento nel territorio  dei  comuni  della
provincia di Carbonia-Iglesias e' stato adottato, in data 2 settembre
2013, dal Ministro dello  sviluppo  economico,  di  concerto  con  il
Ministro dell'economia e delle finanze, il decreto, ora in  corso  di
registrazione alla Corte dei conti, con il quale, ai sensi del  comma
4-bis  dell'art.  37  del  decreto-legge  n.  179  del   2012,   sono
individuate, a valere sulle somme destinate all'attuazione del «Piano
Sulcis» dalla delibera CIPE  n.  93/2012  del  3  agosto  2012,  come
integrate dal medesimo decreto-legge n. 179 del 2012, le risorse  per
l'applicazione sperimentale  in  detto  territorio  delle  misure  in
favore delle ZFU. 
  Le risorse individuate ammontano a circa 124 milioni  di  euro.  Il
loro effettivo utilizzo e' subordinato al  versamento,  gia'  avviato
alla data della presente circolare, delle somme di cui  all'art.  34,
comma 2, del decreto legge n. 179  del  2012  da  parte  della  Cassa
conguaglio per il settore elettrico. 
  La Regione Sardegna, con nota n. 22550 del  4  settembre  2013,  ha
informato il Ministero, ai sensi dell'art. 8, comma 6,  del  Decreto,
che, a seguito dell'interlocuzione con il territorio interessato e in
accordo con esso, non intende procedere all'individuazione di riserve
finanziarie  di  scopo  nell'ambito   della   dotazione   finanziaria
dell'intervento. 
  Il Ministero provvedera' a breve, non appena  il  predetto  decreto
interministeriale  2  settembre  2013  sara'  stato  registrato,   ad
adottare  il  bando   relativo   ai   comuni   della   provincia   di
Carbonia-Iglesias, con il quale saranno resi disponibili  il  modello
di istanza per la richiesta delle agevolazioni e fornite  indicazioni
puntuali sulle modalita' e sui termini di presentazione delle domande
da parte delle imprese interessate. Si rappresenta, fin d'ora, che la
presentazione delle domande sara' comunque consentita per un  periodo
congruo, calcolato dalla data di apertura del bando stesso. 
2. Intensita' e decorrenza delle agevolazioni 
  Le agevolazioni di cui al Decreto sono  concesse  ai  sensi  e  nei
limiti di quanto previsto all'art. 2, comma 2, del  Regolamento  (CE)
n. 1998/2006 relativo all'applicazione degli articoli  87  e  88  del
Trattato agli aiuti d'importanza minore («de minimis»). 
  Pertanto, ciascun  soggetto  puo'  beneficiare  delle  agevolazioni
previste dal Decreto fino  al  limite  massimo  di  200.000,00  euro,
ovvero di 100.000,00 euro nel caso di imprese attive nel settore  del
trasporto su strada, tenuto conto di eventuali ulteriori agevolazioni
gia' ottenute dall'impresa a  titolo  di  de  minimis  nell'esercizio
finanziario in corso alla data di presentazione  dell'istanza  e  nei
due esercizi finanziari precedenti. 
  Nel modulo di istanza che sara' definito dal Ministero con i  bandi
di cui  al  paragrafo  1,  l'impresa  richiedente  dovra',  pertanto,
indicare gli importi delle eventuali agevolazioni gia' ottenute, alla
data di presentazione  dell'istanza,  a  titolo  di  de  minimis  nel
predetto periodo temporale di riferimento. 
  A tali fini, l'esercizio finanziario dovra' coincidere  con  quello
di riferimento dell'impresa, cosi' come indicato dalla stessa impresa
nel modulo di istanza, nell'ambito dell'apposita sezione relativa  ai
«dati   identificativi   dell'impresa    richiedente».    L'esercizio
finanziario corrisponde, dunque, al periodo contabile di  riferimento
dell'impresa, che, per talune  attivita',  puo'  non  coincidere  con
l'anno solare (1° gennaio - 31 dicembre). 
  Le agevolazioni decorrono dal periodo di  imposta  di  accoglimento
dell'istanza di agevolazione. La data  di  accoglimento  dell'istanza
coincide con quella di pubblicazione nella Gazzetta  Ufficiale  della
Repubblica  italiana  del   provvedimento   del   Ministero   recante
l'approvazione dell'elenco delle imprese ammesse alle agevolazioni. 
3. Soggetti interessati alla presentazione dell'istanza 
  Possono beneficiare  delle  agevolazioni  le  imprese  di  micro  e
piccola dimensione,  gia'  costituite  e  regolarmente  iscritte  nel
Registro delle imprese alla data di presentazione dell'istanza. 
  Le stesse devono altresi' trovarsi nel pieno e libero esercizio dei
propri diritti e non essere in liquidazione volontaria o sottoposte a
procedure concorsuali. 
  Ai sensi di quanto previsto dalla Raccomandazione 2003/361/CE della
Commissione, del 6 maggio 2003, e tenuto anche conto dei rapporti  di
associazione  o  di  collegamento  intercorrenti  tra  l'impresa  che
presenta l'istanza di agevolazione e altre imprese o persone fisiche,
si considerano: 
    a) «microimprese» le imprese che hanno meno di 10 occupati  e  un
fatturato, oppure un totale di bilancio annuo, inferiore ai 2 milioni
di euro; 
    b) «piccole imprese» le imprese che hanno meno di 50  occupati  e
un fatturato annuo, oppure un totale di bilancio annuo, non superiore
a 10 milioni di euro. 
  Per una piu' puntuale trattazione dei criteri e delle modalita'  di
determinazione della dimensione aziendale ai fini  dell'accesso  alle
agevolazioni,  si  rimanda  a   quanto   stabilito   dalla   predetta
Raccomandazione 2003/361/CE della Commissione, del 6  maggio  2003  e
dal decreto del Ministro delle attivita' produttive 18  aprile  2005,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del  12
ottobre 2005, n. 238. 
  Possono accedere alle agevolazioni anche gli studi professionali e,
piu' in  generale,  i  professionisti  purche'  svolgano  la  propria
attivita' in  forma  di  impresa  e  siano  iscritti,  alla  data  di
presentazione  dell'istanza  di  agevolazione,  al   Registro   delle
imprese. 
  Le imprese ammissibili alle agevolazioni devono svolgere la propria
attivita' all'interno del territorio della ZFU (con il termine  «ZFU»
e' fatto riferimento anche al diverso ambito territoriale  costituito
dai comuni della provincia di  Carbonia-Iglesias),  disponendo,  alla
data di presentazione dell'istanza, di un ufficio o locale  destinato
all'attivita', anche amministrativa, ubicato all'interno del predetto
territorio,  regolarmente  segnalato  alla   competente   Camera   di
commercio e risultante dal relativo certificato camerale. 
  Per ufficio o locale si intende  la  sede  legale,  amministrativa,
produttiva  o  qualsiasi  altra  sede  secondaria  o  unita'   locale
dell'impresa, cosi' come risultante dal certificato camerale. 
  Per le imprese che svolgono attivita' non sedentaria  e',  inoltre,
richiesto che: 
    a) presso il predetto ufficio o locale sia  impiegato  almeno  un
lavoratore dipendente a tempo pieno  o  parziale  che  vi  svolga  la
totalita' delle ore lavorative; 
ovvero 
    b) almeno il 25% del volume di affari dell'impresa sia realizzato
da operazioni effettuate all'interno del territorio della ZFU. 
  Ai fini del Decreto, sono considerate non sedentarie  le  attivita'
esercitate prevalentemente  al  di  fuori  di  un  ufficio  o  locale
aziendale   e   svolte   principalmente,   se   non   esclusivamente,
direttamente presso la clientela dell'impresa o in spazi pubblici. In
tal senso, a fini esemplificativi e non esaustivi,  sono  considerate
attivita' di tipo: 
    non sedentario, i venditori ambulanti, le imprese di costruzione,
gli idraulici e i parrucchieri  che  svolgono  la  propria  attivita'
prevalentemente presso l'abitazione dei clienti; 
    sedentario, le attivita' manifatturiere svolte all'interno di uno
stabilimento produttivo, gli esercizi commerciali,  i  ristoranti,  i
saloni di parrucchiere. 
  Non sono ammesse alle agevolazioni di cui al Decreto le «imprese in
difficolta'» ai sensi degli Orientamenti comunitari  sugli  aiuti  di
Stato  per  il  salvataggio  e  la  ristrutturazione  di  imprese  in
difficolta'.  A  tal  fine,  si  considera  impresa  in   difficolta'
l'impresa che: 
    a) se si tratta di una  societa'  a  responsabilita'  illimitata,
abbia perduto piu' della meta' del capitale sottoscritto e la perdita
di piu' di un quarto di detto  capitale  sia  intervenuta  nel  corso
degli ultimi dodici mesi, ovvero 
    b) se si tratta di una societa' in cui almeno alcuni soci abbiano
la responsabilita' illimitata per  i  debiti  della  societa',  abbia
perduto piu' della meta' del capitale, come indicato nei conti  della
societa', e la perdita di piu' di un quarto  di  detto  capitale  sia
intervenuta nel corso degli ultimi dodici mesi, ovvero 
    c) indipendentemente dal tipo di societa',  le  imprese  per  cui
ricorrano le condizioni previste dal diritto nazionale per l'apertura
nei loro confronti di una procedura concorsuale per insolvenza. 
  Una micro o piccola impresa costituitasi da meno di tre anni non e'
considerata un'impresa in difficolta' per il periodo  interessato,  a
meno che essa non  soddisfi  le  condizioni  previste  alla  suddetta
lettera c). 
4. Importi richiesti 
  L'importo complessivo delle agevolazioni richieste non puo'  essere
superiore al massimale previsto all'art. 4,  comma  2,  del  Decreto,
pari a: 
    a) 200.000,00 euro, ovvero, 
    b) 100.000,00 euro, nel caso di imprese attive  nel  settore  del
trasporto su strada. 
  Inoltre, per le imprese  che  abbiano  beneficiato,  nell'esercizio
finanziario in corso alla data di  inoltro  dell'istanza  e  nei  due
precedenti, di altre agevolazioni a titolo di «de minimis», l'importo
massimo delle agevolazioni richiedibili  ai  sensi  del  Decreto  non
potra' essere superiore alla differenza tra il limite previsto  dalla
normativa «de minimis» (200.000,00 euro, ovvero 100.000,00  euro,  in
funzione del settore di attivita' dell'impresa)  e  il  totale  delle
agevolazioni «de minimis»  gia'  ottenute  dall'impresa,  cosi'  come
riportate nel modulo di istanza. 
5. Agevolazioni concedibili 
  Le imprese possono  beneficiare  delle  tipologie  di  agevolazioni
previste alle lettere a), b) e d) del comma  341  dell'art.  1  della
legge  27  dicembre  2006,  n.  296  e  successive  modificazioni   e
integrazioni, consistenti in: 
    a) esenzione dalle imposte sui redditi, 
    b) esenzione dall'imposta regionale sulle attivita' produttive, 
    c) esenzione dall'imposta municipale propria, 
    d) esonero dal versamento dei contributi  sulle  retribuzioni  da
lavoro dipendente. 
a) Esenzione dalle imposte sui redditi 
  Il  reddito  derivante  dallo  svolgimento  dell'attivita'   svolta
dall'impresa all'interno del territorio della ZFU, fino a concorrenza
dell'importo di 100.000,00 euro per  ciascun  periodo  di  imposta  e
fatto salvo quanto di seguito previsto in termini  di  maggiorazioni,
e' esente dalle imposte sui  redditi,  a  decorrere  dal  periodo  di
imposta di accoglimento della istanza  di  agevolazione,  nei  limiti
delle seguenti percentuali: 
    100%, per i primi cinque periodi di imposta; 
    60%, per i periodi di imposta dal sesto al decimo; 
    40%, per i periodi di imposta undicesimo e dodicesimo; 
    20%, per i periodi di imposta tredicesimo e quattordicesimo. 
  Ai fini della determinazione  del  reddito  per  cui  e'  possibile
beneficiare  dell'esenzione,  non  rilevano  le  plusvalenze   e   le
minusvalenze realizzate ai sensi degli articoli  54,  86  e  101  del
Testo unico delle imposte sui redditi (nel seguito  «TUIR»),  ne'  le
sopravvenienze attive e passive di cui agli articoli  88  e  101  del
medesimo TUIR. 
  I componenti positivi e negativi riferiti a esercizi  precedenti  a
quello di accoglimento della istanza, la cui tassazione  o  deduzione
e'  stata  rinviata  in  conformita'  alle  disposizioni  del   TUIR,
concorrono, in via ordinaria, alla determinazione del reddito. 
  Per l'esenzione  dalle  imposte  sui  redditi  non  si  applica  la
disposizione di cui al secondo periodo del comma 1 dell'art.  83  del
TUIR. 
  Il limite di  100.000,00  euro  e'  maggiorato,  per  ciascuno  dei
periodi di imposta, di un importo pari a 5.000,00 euro,  ragguagliato
ad anno, per ogni nuovo dipendente, residente  nel  territorio  della
ZFU e che  nello  stesso  territorio  svolga  l'attivita'  di  lavoro
dipendente, assunto a tempo indeterminato dall'impresa  beneficiaria.
A tale fine,  rilevano  le  nuove  assunzioni  che  costituiscono  un
incremento del numero di dipendenti assunti  con  contratto  a  tempo
indeterminato, sia a tempo pieno che parziale, rispetto al numero  di
lavoratori, assunti con la medesima tipologia di contratto, in essere
alla data di chiusura del periodo di imposta precedente a  quello  di
decorrenza dell'esenzione. L'incremento e' considerato al netto delle
diminuzioni  verificatesi  in  societa'   controllate   o   collegate
all'impresa richiedente ai sensi dell'art. 2359 del codice  civile  o
facenti capo, anche per interposta persona, al medesimo soggetto. 
  Nel caso in cui l'impresa richiedente svolga la  propria  attivita'
anche  al  di  fuori  del  territorio  della  ZFU,  ai   fini   della
determinazione  del  reddito  prodotto   all'interno   del   predetto
territorio  sussiste  l'obbligo  in  capo   all'impresa   di   tenere
un'apposita contabilita' separata. Le spese e  gli  altri  componenti
negativi  relativi  a   beni   e   servizi   adibiti   promiscuamente
all'esercizio  dell'attivita'   svolta   all'interno   del   predetto
territorio e al di fuori  di  esso  concorrono  alla  formazione  del
reddito prodotto nel territorio della  ZFU  per  la  parte  del  loro
importo che corrisponde al rapporto  tra  l'ammontare  dei  ricavi  o
compensi e  altri  proventi  che  concorrono  a  formare  il  reddito
prodotto dall'impresa nel territorio di interesse  e  l'ammontare  di
tutti gli altri ricavi o compensi e altri proventi.  Per  il  periodo
d'imposta in corso alla data di emanazione del Decreto non si applica
tale disposizione. 
  Ai fini del riconoscimento delle detrazioni per carichi di famiglia
ai sensi dell'art. 12, comma 2, del TUIR, rileva altresi' il  reddito
determinato per l'esenzione dalle imposte. 
  Ai fini dell'applicazione degli articoli 12, commi 1, 13, 15  e  16
del TUIR, il reddito determinato per  l'esenzione  dalle  imposte  e'
computato in aumento del reddito complessivo. Resta fermo il  computo
del  predetto  reddito  ai   fini   dell'accesso   alle   prestazioni
previdenziali e assistenziali. 
  Il reddito determinato per l'esenzione dalle imposte concorre  alla
formazione   della   base   imponibile   dell'addizionale   regionale
all'imposta sul reddito delle persone fisiche di cui all'art. 50  del
decreto legislativo 15  dicembre  1997,  n.  446  e  dell'addizionale
comunale di cui all'art. 1 del decreto legislativo 28 settembre 1998,
n. 360. 
b) Esenzione dall'imposta regionale sulle attivita' produttive 
  Per ciascuno dei primi cinque  periodi  di  imposta  decorrenti  da
quello di accoglimento  dell'istanza  di  agevolazione,  dall'imposta
regionale sulle attivita' produttive  e'  esentato  il  valore  della
produzione netta nel limite di euro 300.000,00. 
  Per la  determinazione  del  valore  della  produzione  netta,  non
rilevano le plusvalenze e le minusvalenze realizzate. 
  I componenti positivi e negativi riferiti a esercizi  precedenti  a
quello di accoglimento dell'istanza, la cui tassazione o deduzione e'
stata  rinviata  in  applicazione   dell'art.   5-bis   del   decreto
legislativo 15  dicembre  1997,  n.  446,  nonche'  della  disciplina
vigente in data anteriore a quella di  introduzione  delle  modifiche
recate dal comma 50 dell'art. 1 della legge 24 dicembre 2007, n. 244,
concorrono alla determinazione del valore della produzione netta. 
  Nel caso in cui l'impresa svolga la propria attivita' anche  al  di
fuori nel territorio della ZFU, ai fini  della  determinazione  della
quota  di  valore  della  produzione  netta  per  cui  e'   possibile
beneficiare dell'esenzione  dall'imposta  regionale  sulle  attivita'
produttive si applicano le disposizioni di cui all'art. 4,  comma  2,
del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446. 
c) Esenzione dall'imposta municipale propria 
  Per gli immobili situati nel  territorio  della  ZFU,  posseduti  e
utilizzati dai  soggetti  di  cui  al  paragrafo  3  per  l'esercizio
dell'attivita' d'impresa, e'  riconosciuta  l'esenzione  dall'imposta
municipale propria per i primi quattro anni a decorrere  dal  periodo
di imposta di accoglimento dell'istanza. 
d) Esonero dal versamento dei contributi sulle retribuzioni da lavoro
  dipendente 
  Relativamente ai soli contratti a  tempo  indeterminato,  ovvero  a
tempo determinato di durata non inferiore a 12 mesi, e  a  condizione
che almeno il 30 percento degli occupati risieda nel  Sistema  Locale
del Lavoro in cui ricade la ZFU, ovvero  nel  territorio  dei  comuni
della provincia di Carbonia-Iglesias, e' riconosciuto, nei limiti del
massimale di retribuzione fissato dall'art. 1, comma 1,  del  decreto
del Ministro del lavoro, della salute e delle  politiche  sociali  1°
dicembre  2009,  l'esonero  dal  versamento  dei   contributi   sulle
retribuzioni da lavoro dipendente nelle seguenti percentuali: 
    100%, per i primi cinque anni; 
    60%, per gli anni dal sesto al decimo; 
    40%, per gli anni undicesimo e dodicesimo; 
    20%, per gli anni tredicesimo e quattordicesimo. 
6. Concessione delle agevolazioni 
  L'importo dell'agevolazione per ciascun  soggetto  beneficiario  e'
calcolato sulla base  del  rapporto  tra  l'ammontare  delle  risorse
stanziate  e  l'ammontare  del  risparmio  d'imposta  e  contributivo
complessivamente richiesto dalle imprese istanti. 
  In considerazione della modalita' («proporzionale») con la quale e'
effettuato il  riparto  delle  risorse  disponibili  tra  le  imprese
istanti, ne consegue che l'importo dell'agevolazione richiesta  dalla
singola impresa nel modulo di istanza potra' subire una riduzione nel
caso in cui l'ammontare delle agevolazioni complessivamente richieste
dalle imprese istanti risulti essere  superiore  all'ammontare  delle
risorse stanziate. 
  Gli importi  delle  agevolazioni  spettanti  sono  determinati  con
provvedimento del  Ministero  dello  sviluppo  economico,  pubblicato
anche nel sito istituzionale (www.mise.gov.it). 
7. Informazioni antimafia 
  Laddove previsto dalla vigente normativa, il Ministero provvede  ad
inoltrare alla competente Prefettura-UTG la richiesta di informazioni
circa l'eventuale sussistenza di tentativi di  infiltrazione  mafiosa
tendenti a condizionare le scelte e gli  indirizzi  dell'impresa.  In
tali  casi,  l'efficacia  del  provvedimento  di  concessione   delle
agevolazioni  resta  subordinata  all'acquisizione   dell'informativa
antimafia recante  l'attestazione  dell'insussistenza  di  condizioni
interdittive. 
8. Modalita' di fruizione delle agevolazioni 
  Le agevolazioni sono fruite mediante riduzione  dei  versamenti  da
effettuarsi, ai sensi dell'art. 17 del decreto legislativo  9  luglio
1997, n.  241,  con  il  modello  di  pagamento  F24,  da  presentare
esclusivamente attraverso i servizi telematici messi  a  disposizione
dall'Agenzia  delle  entrate,  pena  lo  scarto  dell'operazione   di
versamento, secondo modalita' e termini  definiti  con  provvedimento
del Direttore della medesima Agenzia. 
  Le agevolazioni sono fruite  dalle  imprese  beneficiarie  fino  al
raggiungimento dell'importo dell'agevolazione  concessa,  cosi'  come
determinato dal Ministero (vedi paragrafo 6). 
9. Informazioni e contatti 
  Ulteriori informazioni o chiarimenti in merito  alle  modalita'  di
accesso  alle  agevolazioni  possono  essere  richieste  ai  contatti
riportati nell'apposita sezione del sito istituzionale del  Ministero
dello sviluppo economico (www.mise.gov.it) dedicata alle agevolazioni
per le ZFU. 
    Roma, 30 settembre 2013 

                           Il direttore generale per l'incentivazione 
                                delle attivita' imprenditoriali       
                                            Sappino

Obiettivi

Aiutiamo le imprese liberandole dalla burocrazia e dagli adempimenti amministrativi in modo che possano concentrarsi solo sull’attività produttiva e commerciale.

Consulenza a 360 gradi

Lo studio Spadaccino si avvale della collaborazione di Notai, Avvocati ed altri esperti in funzione delle specifiche esigenze dei clienti. Studio Spadaccino Commercialista Foggia.

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